Dizionario dell'accoglienza #1: rifugiato
Chi sono i rifugiati?
"Oltre il muro" - Fotografia di Luca Cilloni |
Potrebbe succedere che si faccia confusione e si dia lo stesso significato alle parole "rifugiato" e "migrante". Ma il rifugiato e il migrante non sono la stessa cosa.
Lo status di rifugiato è stato riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione firmata a Ginevra nel 1951 da 144 stati, voluta dall'ONU per garantire protezione agli sfollati della Seconda Guerra Mondiale. In seguito, alla Convenzione sono stati affiancati altri strumenti (come il Protocollo del 1967 e il Global Compact) finalizzati al miglioramento delle garanzie per la protezione internazionale.
La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce rifugiato colui che a seguito di avvenimenti verificatisi nel proprio Paese, "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".
La Convenzione si basa sul principio del non-refoulement (non-respingimento): nessuno Stato contraente può espellere o respingere - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche. Gli Stati contraenti devono garantire ai rifugiati protezione e il rispetto dei diritti senza discriminazioni che riguardino l'etnia, la religione o il Paese di origine. Ogni Stato contraente deve garantire a chi cerca protezione nel proprio territorio diritti quali il diritto di istruzione, il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza sociale e alla casa o il diritto di praticare la propria religione.
La Convenzione stabilisce anche che ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l’obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell’ordine pubblico.
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